L’amianto (o asbesto) è un materiale fibroso, costituito da fibre minerali naturali appartenenti ai silicati e alle serie mineralogiche del serpentino (crisotilo o amianto bianco) e degli anfiboli (crocidolite o amianto blu).
Le fibre minerali comprendono sia materiali fibrosi naturali, come l’amianto; sia fibre artificiali, tra le quali la lana di vetro, la lana di roccia, ed altri materiali affini.
L'amianto ha trovato un vasto impiego particolarmente come isolante o coibente e, secondariamente, come materiale di rinforzo e supporto per altri manufatti sintetici (mezzi di protezione e tute resistenti al calore).
Attualmente l’impiego è proibito per legge, tuttavia la liberazione di fibre di amianto da elementi strutturali preesistenti, all'interno degli edifici può avvenire per lento deterioramento di materiali che lo contengono oppure per danneggiamento diretto degli stessi da parte degli occupanti o per interventi di manutenzione.
L’amianto di solito si ritrova in forma compatta, inglobato in una matrice cementizia (cementoamianto in copertura, canne fumarie ecc.) o in altre matrici (pavimenti in linoleum, pareti, pannelli ecc.), ma e possibile trovarlo anche in forma friabile, più pericolosa, nel caso di utilizzo come insonorizzante o isolante sui controsoffitti e/o sulle pareti e/o sulle tubazioni.
La liberazione di fibre di amianto all’interno degli edifici, dove è presente, può avvenire per lento deterioramento dei materiali costitutivi (isolanti o coibenti), per danneggiamento diretto degli stessi da parte degli occupanti o per interventi di manutenzione inappropriata
Come disposto dalla Legge n. 257 del 27/03/1992 e successivi provvedimenti regionali, viene definito l’obbligo di verificare e censire la presenza di materiali contenenti amianto presenti all’interno degli edifici che siano essi ad uso civile o ad uso industriale, monitorandone successivamente lo stato di conservazione e procedendo allo smaltimento qualora il materiale risultasse friabile e quindi dannoso per la salute.
Tale obbligo ricade sui proprietari e/o i gestori (amministratori) i quali devono provvedere alla valutazione del rischio amianto all’interno degli immobili di loro proprietà o da loro gestiti.
Il servizio offerto prevede le seguenti fasi:
La figura responsabile del rischio amianto, introdotta dal D.M. 6 settembre 1994, che deve essere nominata dal proprietario e/o dal gestore delle attività, con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto, è certamente rilevante per la gestione del rischio amianto in qualsiasi contesto (residenziale, industriale, artigianale, commerciale, pubblico ecc.).
Il responsabile nominato deve avere adeguata conoscenza e idoneità tecnica.
Nel servizio proposto è incluso:
Il servizio prevede:
Il servizio prevede:
Il servizio prevede:
Via del pino, 3
20060 Dresano (MI)